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Roma, 12 gennaio 2015
Circolare n. 7/2015
Oggetto:Notizie in
breve.
Codice
della Strada – Divieti di circolazione
- Il calendario 2015 dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti
fuori dai centri abitati č pubblicato sulla G.U. n.298 del 24.12.2014.
Dogane - Differito
doganale - Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei
diritti doganali oltre il trentesimo giorno per il II semestre 2014 (dal 13 luglio
2014 al 12 gennaio 2015) č stato fissato allo 0,213%; la misura č invariata
rispetto a quella del I semestre 2014 - D.M. 24.10.2014 su G.U. n. 301
del 31.12.2014.
Prezzo gasolio auto al 5 gennaio 2015 (fonte Ministero
Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo
al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo
al consumo |
Variazione
da |
Variazione
da |
0,551 |
0,617 |
0,257 |
1,426 |
-
0,047 |
-- |
Daniela |
D/n |
Responsabile di Area |
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© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale č consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. N. 298 del 24.12.2014
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2014
Direttive e calendario per le
limitazioni alla circolazione
stradale
fuori dai centri abitati per
l'anno 2015.
IL MINISTRO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
1. Si dispone di vietare
la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai
complessi di veicoli, per il trasporto di
cose, di
massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t,
nei giorni
festivi e negli altri
particolari giorni dell'anno 2015 di
seguito
elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi
di gennaio, febbraio,
marzo,
aprile, maggio,
ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore
22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi
di giugno, luglio,
agosto e
settembre, dalle ore
7,00 alle ore 22,00;
c) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 14,00
alle ore 22,00 del 3 aprile;
f) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 4 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 6 aprile;
h) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 1° maggio;
j) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 2 giugno;
k) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 4 luglio;
l) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 dell'11 luglio;
m) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 18 luglio;
n) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 25 luglio;
o) dalle ore 16,00
alle ore 22,00 del 31 luglio;
p) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 1° agosto;
q) dalle ore 14,00
alle ore 22,00 del 7 agosto;
r) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 dell'8 agosto;
s) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 15 agosto;
t) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 22 agosto;
u) dalle ore 8,00 alle
ore 16,00 del 29 agosto;
v) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 dell'8 dicembre;
w) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 25 dicembre;
x) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da
un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in
cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di
cui al
comma precedente deve
essere riferito
unicamente al trattore
medesimo; la massa del trattore, nel
caso in
cui quest' ultimo
non sia atto al carico, coincide con la tara
dello
stesso, come
risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione
non si applica se
il trattore circola
isolato e sia
stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione
del trasporto della
merce attraverso il
sistema
intermodale, purche' munito
di idonea documentazione attestante
l'avvenuta riconsegna.
Art. 2
1. Per i veicoli
provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante
l'origine del viaggio
e di
destinazione
del carico,
l'orario di inizio
del divieto e'
posticipato di ore quattro.
Limitatamente
ai veicoli provenienti
dall'estero con un solo
conducente e' consentito, qualora il periodo
di riposo
giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE
n. 561/2006 e
successive modifiche -
cada in coincidenza
del
posticipo di cui al
presente comma, di usufruire - con decorrenza dal
termine del periodo di
riposo - di un posticipo di ore quattro.
2. Per i
veicoli diretti all'estero,
muniti di idonea
documentazione attestante la
destinazione del carico,
l'orario di
termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli
diretti
in Sardegna muniti di
idonea documentazione attestante
la
destinazione del viaggio,
l'orario di termine
del divieto e'
anticipato di ore
quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i
veicoli
diretti agli
interporti di rilevanza nazionale o
comunque collocati
in posizione
strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna,
Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,
Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali di Busto
Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento,
agli aeroporti per
l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo
aereo,
e che
trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si applica anche
nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico
vuote (container,
cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite
gli
stessi interporti, terminals intermodali ed
aereoporti,
all'estero,
nonche' ai complessi
veicolari scarichi, che
siano diretti agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.
Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine
di spedizione)
attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano
in Sardegna, provenienti
dalla
rimanente parte del
territorio nazionale, purche' muniti
di idonea
documentazione attestante
l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli
costituiti da un trattore
ed un semirimorchio, la deroga
applicabile
al semirimorchio
si intende estesa al trattore stradale anche quando
quest'ultimo non sia
proveniente dalla rimanente parte del territorio
nazionale. Al fine di favorire l'intermodalita'
del trasporto, la
stessa deroga e' accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che
circolano in Sicilia, provenienti
dalla rimanente parte
del
territorio nazionale che
si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quello
proveniente dalla Calabria attraverso
i porti di
Reggio
Calabria e Villa San
Giovanni, purche' muniti
di idonea
documentazione attestante
l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano
in Sardegna, diretti
ai porti
dell'isola per imbarcarsi
sui traghetti diretti verso la
rimanente
parte del
territorio nazionale, per
i veicoli che circolano
in
Sicilia, diretti verso la rimanente parte del
territorio nazionale
che si avvalgono
di traghettamento, ad eccezione di quelli
diretti
alla Calabria
attraverso i porti di Reggio
Calabria e Villa
San
Giovanni, e per i
veicoli impiegati in
trasporti combinati
strada-mare, diretti
ai porti per utilizzare le tratte
marittime di
cui all'art. 1 del
decreto del Ministro dei
trasporti 31 gennaio
2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel
campo
di applicazione
del decreto del
Ministro dei trasporti
e della
navigazione 15 febbraio
2001 (trasporto combinato), purche' muniti di
idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio
e di
lettera di prenotazione (prenotazione) o
titolo di viaggio
(biglietto) per l'imbarco, il divieto
di cui all'art. 1 non
trova
applicazione.
6. Salvo quanto disposto
dai commi 4 e 5, per
tenere conto delle
difficolta' di
circolazione in presenza
dei cantieri per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle connesse con
le operazioni di traghettamento, da
e per la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
per i veicoli
provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti
di
idonea documentazione
attestante l'origine e
la destinazione del
viaggio, l'orario di
inizio del divieto e' posticipato di
ore 2 e
l'orario di termine del
divieto e' anticipato di 2 ore.
7. Ai fini
dell'applicazione dei precedenti
commi, i veicoli
provenienti dagli Stati
esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano, o diretti negli
stessi, sono assimilati
ai veicoli
provenienti o diretti
all'interno del territorio nazionale.
8. Le disposizioni riportate nei precedenti
commi si applicano
anche per i veicoli
eccezionali e per i trasporti in condizione
di
eccezionalita', salvo
diverse prescrizioni eventualmente
imposte
nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma
6, del
decreto
legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Art. 3
1. Il divieto di cui all'art. 1 non
trova applicazione per i
veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati,
anche se
circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio
per interventi urgenti
e di
emergenza, o che
trasportano materiali ed
attrezzi a tal
fine
occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o
con targa CRI
(Croce rossa italiana),
per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli
enti proprietari o
concessionari di strade
per motivi urgenti
di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio nettezza urbana» nonche' quelli
che, per conto
delle
amministrazioni
comunali, effettuano
il servizio «smaltimento
rifiuti», purche' muniti
di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al
Dipartimento per le
comunicazioni del
Ministero dello sviluppo economico o
alle Poste Italiane
S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema
«PT»
o con l'emblema
«Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto, purche'
muniti di apposita
documentazione
rilasciata dall'amministrazione delle
poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in
possesso, ai sensi
del decreto legislativo
22 luglio 1999,
n. 261, di
licenze e
autorizzazioni rilasciate dal
medesimo Dipartimento, se effettuano,
durante i giorni di
divieto, trasporti legati
esclusivamente ai
servizi postali;
f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti
e
comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti al
trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati
alla distribuzione e consumo
sia pubblico che
privato;
h) adibiti al
trasporto esclusivamente
di animali destinati
a
gareggiare in
manifestazioni agonistiche autorizzate, da
effettuarsi
od effettuate
nelle quarantotto ore;
i) adibiti
esclusivamente al servizio di ristoro a
bordo degli
aeromobili o che trasportano
motori e parti
di ricambio di
aeromobili;
l) adibiti al
trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla
marina mercantile, purche' muniti
di
idonea
documentazione;
m) adibiti
esclusivamente al trasporto di:
m
1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per
uso medico;
m
3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo
caso, gli stessi
trasportino
latte o siano
diretti al caricamento dello
stesso. Detti veicoli
devono essere muniti
di cartelli indicatori di colore
verde delle
dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con
impressa in
nero la lettera «d»
minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati
in
modo ben visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai
sensi dell'art. 57 del
decreto
legislativo 30
aprile 1992, n.
285 e successive
modificazioni, adibite al
trasporto di cose, che circolano su
strade
non comprese nella
rete stradale di interesse
nazionale di cui al
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da
autocisterne adibite al trasporto di acqua
per
uso domestico, ed
autocisterne adibite al trasporto di
alimenti per
animali da
allevamento;
p) adibiti allo spurgo
di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto
esclusivo di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
r) per il trasporto
esclusivo di prodotti alimentari deperibili,
quali frutta e
ortaggi freschi, carni e
pesci freschi, latticini
freschi, derivati del
latte freschi, e per il
trasporto di fiori
recisi, semi vitali non
ancora germogliati, pulcini
destinati
all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno
della scheda di trasporto
o del documento equipollente, animali
vivi
destinati alla
macellazione o provenienti
dall'estero, nonche' i
sottoprodotti derivanti
dalla macellazione di animali. Detti veicoli
devono essere muniti
di cartelli indicatori di colore
verde delle
dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 di altezza, con impressa in
nero
la lettera «d»
minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.
2. Il divieto di cui
all'art. 1 non trova applicazione altresi':
a) per i
veicoli prenotati per
ottemperare all'obbligo di
revisione, limitatamente
alle giornate di sabato, purche' il veicolo
sia munito del
foglio di prenotazione e solo per il
percorso piu'
breve tra la sede
dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle
operazioni di revisione, escludendo dal
percorso
tratti autostradali;
b) per i veicoli che
compiono percorso per il rientro alle
sedi
dell'impresa intestataria
degli stessi, principale o secondarie, da
documentare
con l'esibizione
di un aggiornato
certificato di
iscrizione
alla Camera
di commercio, industria
ed artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi
a decorrere dall'orario di inizio del
divieto e
non percorrano
tratti autostradali;
c) per i trattori
isolati per il solo
percorso per il
rientro
presso la sede
dell'impresa intestataria del
veicolo, limitatamente
ai trattori impiegati
per il trasporto combinato di cui
all'art. 2,
comma 3, ultimo
periodo.
3 . A titolo
sperimentale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, per l'anno
2015, il divieto di cui all'art.
1 non trova
applicazione per i
veicoli ed i
complessi dei veicoli
carichi
impiegati in
trasporti combinati strada-rotaia (combinato
ferroviario) o strada-mare
(combinato marittimo) che rientrino
nella
definizione e nell'ambito
applicativo dell'art. 1 del
decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purche'
muniti di idonea
documentazione CMR o
equipollente attestante la
destinazione o la
provenienza del carico e di prenotazione
o titolo
di viaggio
(biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale
o terminale
effettuata su strada e consentita ai sensi
del presente
comma non puo' in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria
dal
porto o dalla
stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.
Art. 4
1. Dal divieto di cui
all'art. 1 sono esclusi,
purche'
muniti di
autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti
al trasporto di prodotti diversi da
quelli
di cui all'art.
3, lettera r), che, per la loro intrinseca
natura o
per fattori
climatici e stagionali,
sono soggetti ad
un rapido
deperimento e che pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o
vendita, nonche' i
veicoli ed i complessi
di veicoli adibiti al trasporto di
prodotti
destinati
all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli,
classificati macchine
agricole, destinati al
trasporto di cose, che circolano
su strade
comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre
1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti
al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati
per
esigenze
legate a
cicli continui di
produzione industriale, a
condizione
che tali
esigenze siano riferibili
a situazioni
eccezionali
debitamente documentate,
temporalmente limitate e
quantitativamente definite.
2. I veicoli di cui ai
punti a) e c) del comma 1
autorizzati alla
circolazione in deroga,
devono altresi'
essere muniti di
cartelli
indicatori di colore
verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza,
con impressa in nero
la lettera «a»
minuscola di
altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui
al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste di
autorizzazione a circolare
in deroga devono
essere
inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si
chiede di
poter circolare, di
norma alla prefettura-ufficio territoriale
del
Governo della provincia di
partenza, che, accertata
la reale
rispondenza di quanto
richiesto ai requisiti di cui al punto a),
del
comma 1,
dell'art. 4, ove
non sussistano motivazioni
contrarie,
rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di
validita', non superiore a sei mesi;
b) la targa del
veicolo autorizzato
alla circolazione; possono
essere indicate le
targhe di piu' veicoli se
connessi alla stessa
necessita';
c) le localita' di partenza e
di arrivo, nonche' i
percorsi
consentiti in base alle
situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe solo l'ambito
di una provincia puo'
essere indicata l'area
territoriale ove e' consentita
la circolazione, specificando
le
eventuali strade sulle
quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti
per il trasporto
dei quali e'
consentita la circolazione;
e) la specifica che il
provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto
dei prodotti indicati nella richiesta
e che sul
veicolo
devono essere
fissati cartelli indicatori
con le
caratteristiche e modalita' gia'
specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e
complessi di veicoli di cui
al punto b),
del
comma 1, dell'art.
4, le richieste di autorizzazione a
circolare in
deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della
data
in cui si chiede
di poter circolare,
alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo
della provincia interessata che rilascia
il
provvedimento autorizzativo
sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla
durata
della campagna di
produzione agricola che in casi particolari
puo'
essere esteso
all'intero anno solare;
b) le targhe dei
veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con
l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove e' consentita la
circolazione
specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni
di cui al punto a), del comma 1, dell'art.
4, nel caso in cui sia comprovata la
continuita'
dell'esigenza di
effettuare, da parte
dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga e la costanza
della tipologia dei prodotti
trasportati, e'
ammessa la facolta', da parte della
prefettura-ufficio territoriale
del Governo, di
rinnovare, anche piu' di una volta ed in
ogni caso
non oltre il
termine dell'anno solare,
l'autorizzazione concessa,
mediante
l'apposizione di un
visto di convalida,
a seguito di
richiesta inoltrata da
parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui
al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste di
autorizzazione a circolare
in deroga devono
essere
inoltrate, in tempo utile,
di norma alla
prefettura-ufficio
territoriale del Governo
della provincia di partenza, che, valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della
circolazione, puo' rilasciare il
provvedimento autorizzativo
sul quale sara' indicato:
a) il giorno di validita'; l'estensione a piu'
giorni e' ammessa
solo in relazione
alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del
veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e' ammessa solo in
relazione alla necessita' di
suddividere il
trasporto in piu' parti;
c) le localita' di partenza e di
arrivo, nonche' il
percorso
consentito in base alle
situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto
del trasporto;
e) la specifica che il
provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto
di quanto richiesto e che sul veicolo devono
essere
fissati cartelli
indicatori, con le caratteristiche
e le modalita'
gia' specificate all'art. 4,
comma 2.
2. Per le autorizzazioni
di cui all'art. 4, comma
1, punto c),
relative ai veicoli
da impiegarsi per
esigenze legate a
cicli
continui di produzione, la
prefettura-ufficio
territoriale del
Governo competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita'
della richiesta,
sulla base di specifica documentazione che
comprovi
la necessita', da parte
dell'azienda di produzione,
per motivi
contingenti, di effettuare
la lavorazione a ciclo continuo anche
nei
giorni festivi. Per le medesime
autorizzazioni,
limitatamente ai
veicoli utilizzati per
lo svolgimento di
fiere e mercati
ed ai
veicoli adibiti al
trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui
sussista, da parte
dello stesso soggetto,
l'esigenza di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la
stessa tipologia
dei prodotti trasportati, le
prefetture-uffici
territoriali del
Governo, ove non sussistono
motivazioni contrarie, rilasciano
un'unica
autorizzazione di validita'
temporale non superiore
a
quattro mesi, sulla
quale possono essere
diversificate, per ogni
giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la
targa dei
veicoli autorizzati, il
percorso consentito, le
eventuali
prescrizioni. Nel caso
di veicoli adibiti
al trasporto di
attrezzature per spettacoli
dal vivo
l'autorizzazione puo' essere
rilasciata anche dalla
prefettura-ufficio territoriale del
Governo
nel cui territorio
di competenza si svolge
lo spettacolo, previo
benestare della
prefettura-ufficio territoriale del Governo
nel cui
territorio di competenza
ha inizio il viaggio.
Art. 7
1. L'autorizzazione alla
circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche dalla
prefettura-ufficio territoriale
del Governo nel
cui territorio di competenza ha
sede l'impresa che
esegue il trasporto o
che e' comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo
nel cui territorio
di competenza ha inizio
il viaggio che
viene
effettuato in regime di
deroga deve fornire il
proprio preventivo
benestare.
2. Per i
veicoli provenienti dall'estero, la
domanda di
autorizzazione
alla circolazione
puo'
essere presentata alla
prefettura-ufficio territoriale
del Governo della
provincia di
confine, dove ha
inizio il viaggio in territorio italiano, anche
dal
committente o dal
destinatario delle merci
o da una
agenzia di
servizi a cio' delegata dagli
interessati. In tali
casi, per la
concessione delle
autorizzazioni i signori prefetti
dovranno tenere
conto, in
particolare, oltre che dei comprovati motivi di
urgenza e
indifferibilita' del trasporto, anche della
distanza della localita'
di arrivo, del
tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
3. Analogamente, per i
veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori
prefetti dovranno
tener conto, nel
rilascio delle
autorizzazioni di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e
c), anche
delle difficolta'
derivanti dalla specifica
posizione geografica
della Sicilia e in
particolare dei tempi necessari per le
operazioni
di
traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i
prefetti nel cui
territorio
ricadano posti di
confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti
dall'estero a raggiungere aree attrezzate per
la
sosta o autoporti,
siti in prossimita' della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui
all'art. 1 non si
applica per i
veicoli
eccezionali e per i
complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio
per interventi urgenti
e di
emergenza, o che
trasportano materiali ed
attrezzi a tal
fine
occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
c) utilizzati dagli
enti proprietari o
concessionari di strade
per motivi urgenti
di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio
Nettezza Urbana» nonche' quelli
che per conto
delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche' muniti di
apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al
Dipartimento per le
comunicazioni del
Ministero dello sviluppo economico o
alle Poste Italiane
S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema
«PT»
o con l'emblema
«Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto, purche'
muniti di apposita
documentazione
rilasciata dall'amministrazione delle
poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli in
possesso, ai sensi
del decreto legislativo
22 luglio 1999,
n. 261, di
licenze e
autorizzazioni rilasciate dal
medesimo Dipartimento, se effettuano,
durante i giorni di
divieto, trasporti legati
esclusivamente ai
servizi postali;
f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti
e
comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti al
trasporto di carburanti o
combustibili liquidi o
gassosi destinati alla
distribuzione e consumo;
h) macchine agricole,
eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e
successive
modificazioni, che circolano
su strade non
comprese nella rete
stradale di interesse
nazionale di cui al
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese
nella classe 1
della
classifica di
cui all'art. 168, comma
1, del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
vietato comunque,
indipendentemente dalla massa
complessiva massima
del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal 30 maggio al
13 settembre compresi, dalle ore 8,00 di ogni sabato
alle ore 24,00
della domenica successiva.
2. Per tali trasporti
non sono ammesse
autorizzazioni prefettizie
alla circolazione
ad eccezione del trasporto di fuochi
artificiali
rientranti nella IV e
V categoria, previste
nell'allegato «A» al
regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,
delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6
maggio 1940, n. 635,
a condizione che lo stesso avvenga nel
rispetto
di tutte le
normative vigenti, lungo gli itinerari
e nei periodi
temporali
richiesti, previa
verifica di compatibilita' con
le
esigenze della
sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto
di cui al comma 1 possono
altresi' essere
rilasciate autorizzazioni
prefettizie per motivi di necessita' ed
urgenza, per la
realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali siano previsti
tempi di esecuzione estremamente contenuti
in
modo tale da rendere
indispensabile, sulla base
di specifica
documentazione rilasciata dal
soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo
continuo anche
nei giorni festivi.
Dette autorizzazioni
potranno
essere rilasciate
limitatamente a tratti
stradali
interessati da modesti
volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al
cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che possano costituire potenziale
pericolo in dipendenza
della
circolazione
dei veicoli.
Nelle stesse autorizzazioni saranno
indicati gli itinerari,
gli orari e le modalita' che gli
stessi
prefetti
riterranno necessari
ed opportuni nel
rispetto delle
esigenze di massima
sicurezza del trasporto
e della circolazione
stradale. Dovranno
essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene
prevedibile la
massima affluenza di
traffico veicolare
turistico nella zona
interessata dalla deroga.
Art. 10
1. Le
autorizzazioni prefettizie alla
circolazione sono
estendibili: ai veicoli
che circolano scarichi, unicamente
nel caso
in cui tale circostanza
si verifichi nell'ambito
di un ciclo
lavorativo che comprenda
la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della
stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo
attueranno, ai
sensi dell'art. 6,
comma 1, del nuovo codice della strada,
approvato
con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,
le direttive
contenute nel presente
decreto e
provvederanno a darne
conoscenza alle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro
ente od associazione
interessati.
2. Ai fini
statistici e per
lo studio del
fenomeno, le
prefetture-uffici
territoriali del Governo
comunicano, con cadenza
semestrale, ai Ministeri
dell'interno e delle infrastrutture e dei
trasporti, i provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
3. In conformita' a
quanto concordato nel
protocollo d'intesa
siglato tra Governo e
Associazioni di categoria in data
28 novembre
2013, entro tre mesi
dalla data di
entrata in vigore
delle
disposizioni del presente
decreto, sara' verificata, la possibilita'
di apportare
modifiche e integrazioni finalizzate
a contemperare i
livelli di sicurezza
della circolazione con misure atte a favorire un
incremento di competitivita' dell'autotrasporto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero
dell'ambiente, della tutela del
territorio e del
mare, registro n.
1, foglio n. 4716